Autotrasporto: locazione e comodato, chiarimenti dal Mit
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha spiegato attraverso una circolare, l’applicazione dell’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione nel settore dell’autotrasporto, in particolare in caso di locazione e comodato. Tali forme di contratto risultano possibili, ma i veicoli in oggetto non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia minima per esercitare l’attività. Sono vietati sublocazione e subcomodato.
Nel caso dell’autotrasporto in conto proprio, con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, locazione e comodato non sono mai ammessi.
Nel caso di veicoli fino a 6 tonnellate, immatricolati a uso locazione e noleggiati a soggetti che li utilizzano in conto proprio o per trasporto merci (senza che il locatore sia iscritto all’Albo autotrasportatori), il contratto è ammissibile. Se il rapporto contrattuale dura più di 30 giorni, la carta di circolazione andrà annotata.
Nel caso in cui i medesimi veicoli siano immatricolati per uso proprio, la locazione non è consentita, a prescindere dal fatto che l’utilizzo avvenga in conto proprio o in conto terzi. La locazione non è possibile nemmeno quando il mezzo è immatricolato per servizio di trasporto cose conto terzi e l’eventuale utilizzatore lo usi per l’attività di conto proprio.
E’ consentita, poi, la locazione di veicoli immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi a locatari che effettuino trasporto merci in conto terzi.
Per quanto riguarda i documenti, è necessario avere a bordo il contratto scritto con gli elementi essenziali: nomi delle imprese, data e durata del contratto, dati identificativi del veicolo. Occorrono, inoltre, il certificato di iscrizione all’Albo o al Ren e i giustificativi del rapporto di lavoro del conducente, se persona diversa dal locatario.
Non è mai consentito dare in comodato a un’altra impresa che li utilizzi in conto terzi, veicoli immatricolati per uso proprio. Stessa cosa per i mezzi immatricolati per uso di terzi per trasporto merci conto terzi se l’utilizzo che se ne fa è in conto proprio, se invece fosse un utilizzo per conto di terzi, il comodato sarebbe ammissibile. I contratti di comodato devono essere prima registrati e poi esibiti all’ufficio provinciale della Motorizzazione competente sulla sede principale dell’impresa richiedente la messa in circolazione. L’ufficio rilascia una copia della dichiarazione sostitutiva di iscrizione all’Albo, che va tenuto a bordo.