Autotrasporto: nessuna sanzione in caso di locazione di veicoli in leasing
Nessuna sanzione è applicabile all’impresa di autotrasporto in conto terzi che ha acquistato in leasing un veicolo e lo ha locato ai sensi dell’art. 84 del Codice della Strada ad altra impresa di trasporto. Lo ha precisato con una circolare, il ministero dell’Interno.
La locazione senza conducente è possibile in quanto il veicolo acquisito in leasing, pur se non formalmente intestato nella carta di circolazione all’impresa che lo loca, è comunque da questa detenuto con tutti i poteri del proprietario.
Il chiarimento è stato ritenuto indispensabile a fronte di una situazione di incertezza normativa e in quanto non tutti gli organi di controllo adottavano la stessa prassi operativa sulla materia.
La locazione dei veicoli senza conducente fa riferimento a due orientamenti normativi. A livello comunitario la Direttiva 1/2006, recepita con apposito decreto, prevede che un veicolo in locazione senza conducente può essere ammesso purché sia immatricolato o messo in circolazione nello Stato membro di stabilimento dell’impresa locataria che ne deve avere l’esclusiva disponibilità; inoltre, entrambe le imprese devono essere autorizzate a esercitare l’attività di autotrasporto in conto terzi.
La normativa nazionale stabilisce che il veicolo locato deve essere di proprietà dell’impresa iscritta all’Albo degli Autotrasportatori che ha locato il veicolo, ferme restando le condizioni della direttiva europea. Il veicolo locato è immatricolato a nome del locatore e sulla carta di circolazione è presente la specifica annotazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del contratto.
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’affrontare il tema del rilascio di copie certificate della licenza comunitaria, ha già espresso il proprio parere in base al quale è riconosciuta l’ammissibilità dell’operazione di locazione ai sensi dell’art. 84 del Codice della Strada del veicolo acquistato in leasing.