Autotrasporto: rifiuti, responsabili anche i trasportatori in caso di abbandono
I trasportatori non devono affidarsi solo a quanto scritto sul documento di trasporto
I trasportatori sono responsabili in caso di abbandono di rifiuti, lo stabilisce una recente sentenza del Consiglio di Stato.
Nel settore dell’autotrasporto la gestione dei rifiuti risponde a precise norme. Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 456/2025) ha chiarito che anche i trasportatori, in particolare quelli non autorizzati, possono essere ritenuti responsabili per l’abbandono di rifiuti, qualora non abbiano verificato la reale natura del carico e del materiale trasportato.
Il caso nasce in Veneto, dove un Sindaco ha emesso un’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti plastici abbandonati, non solo nei confronti del proprietario del sito, ma anche verso l’azienda di autotrasporto che aveva trasportato il materiale, descritto genericamente nel documento di trasporto come “PVC triturato”.
I trasportatori hanno l’obbligo di verificare il carico
Secondo il Consiglio di Stato, in presenza di una dicitura vaga o generica sul documento di trasporto, come “PVC triturato”, i trasportatori devono richiedere documentazione e certificazioni atte a dimostrare che il materiale non sia un rifiuto ma una materia prima secondaria (MPS), rientrante nella disciplina dell’end of waste.
Il mancato adempimento di questo obbligo da parte dei trasportatori comporta una responsabilità diretta, anche in assenza di autorizzazione formale al trasporto rifiuti.
Responsabilità di produttori, detentori, trasportatori e smaltitori
La pronuncia del Consiglio di Stato richiama espressamente il principio secondo cui la gestione dei rifiuti è responsabilità condivisa tra tutti i soggetti coinvolti: produttori, detentori, trasportatori e smaltitori. E ciò vale anche per i trasportatori non iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, se non rilevano anomalie o difformità evidenti nei materiali presi in carico.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 192, comma 3 del Dlgs 152/2006. Disciplina l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti. La sentenza si collega anche all’articolo 193, che regola i controlli documentali per il trasporto dei rifiuti.
Implicazioni per il settore dell’autotrasporto
La sentenza 456/2025 ha un impatto significativo sull’autotrasporto di materiali che potrebbero rientrare nella categoria dei rifiuti:
- I trasportatori non devono solo affidarsi a quanto scritto sul documento di trasporto;
- In presenza di diciture generiche, i trasportatori devono accertarsi della natura giuridica del materiale;
- Senza un’autorizzazione al trasporto rifiuti, i trasportatori hanno comunque obblighi di diligenza.
Questo vale in modo particolare per materiali come plastica triturata, scarti industriali o sottoprodotti, spesso al centro di incertezze interpretative tra rifiuti e MPS.
Chi opera nell’autotrasporto non può più limitarsi a essere un semplice vettore: è chiamato a un ruolo attivo nella filiera ambientale. La verifica documentale, la tracciabilità dei materiali e l’attenzione alla normativa sul trasporto rifiuti (anche ADR, dove applicabile) sono elementi chiave per evitare sanzioni e responsabilità in caso di abbandono illecito.
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