Autotrasporto, tempi di guida: nuovi chiarimenti da Interni e Trasporti
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato una circolare in cui vengono forniti chiarimenti in materia di tempi di guida e di periodi di riposo dei conducenti professionali. Ecco in sintesi cosa precisa la circolare.
Calcolo durata minima del periodo di riposo giornaliero
I conducenti devono effettuare un periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore. Secondo le disposizioni “un riposo avente durata inferiore a quello regolamentare si considera come non effettuato”.
Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste
Per ovviare al problema derivante dalle registrazioni del tachigrafo digitale, che individua anche attività di guida brevissime, la Commissione europea ha previsto una tolleranza nel calcolo a favore del conducente. La tolle ranza in questione puo essere applicata “sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza”.
Spostamenti del veicolo durante l’interruzione o il riposo giornaliero
In casi eccezionali, la pausa può essere interrotta senza incorrere nella sanzione. I casi in cui ciò può avvenire riguardano ad esempio lo spostamento del veicolo al fine di anticipare le operazioni di carico/scarico della merce, per sopravvenute ed imprcratinabili esigenze organizzative del terminal oppure per fare defluire il traffico in un’area di parcheggio su disposizione dell’organo di Polizia Stradale. In tali casi il conducente deve indicare sul foglio di registrazione del dispositivo analogico , o sui tabulati del dispositivo di gitale il motivo alla base dell’interruzione.
Obbligo di registrazione del riposo giornaliero
I periodi di riposo giornalero vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo “lettino”, anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando con sé il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.
Campo di applicazione del Reg. (Ce) n. 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali
Se l’attività di trasporto viene effettuata con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate a fini non comrnerciali, non vige l’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo. In caso invece intervengano fini commerciali, il veicolo dovrà essere munito di tachigrafo.
Compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti. Soggetti autorizzato a sottoscriverlo
Se un conducente alterna la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati all’uso del cronotachigrafo, deve compilare il modulo prescritto per giustificare le assenze o le altre mansioni svolte.
Il modulo in questione va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma. L’imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi rappresentante, purchè diverso dallo stesso conducente.
Attestazione del riposo settimanale
L’attestazione del riposo settimanale è data dalle registrazioni dell’apparecchio di controllo. Se il veicolo è munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione del riposo è data dal fatto che per quel periodo non sono stati utilizzati fogli di registrazione. In caso di presenza di tachigrafo digitale, dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve confermare che il periodo in cui la carta tachigrafica è stata estratta, è un periodo di riposo.
Consegna dell’attestato per ferie o malattie
L’attestao deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo possa esibire ad ogni controllo di polizia.
Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida
La circolazione di veicoli in aree private (ad es. cave e cantieri) è esclusa dal computo dell’attività di guida giornaliera. Poichè l’attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, non può essere considerata come riposo giornaliero o settimanale. Tale attività deve essere registrata.
FdB