Autotrasporto: uso del tachigrafo, scatta la seconda fase della formazione
Il 2 marzo scatta la seconda fase delle nuove disposizioni in materia di tachigrafo introdotte il 2 marzo 2015 dal Regolamento (UE) n. 165/2014
La nuova serie di norme prevede, tra le altre cose, il rafforzamento dell’obbligo delle imprese di trasporto di garantire ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici.
Inoltre devono essere effettuati controlli periodici per garantire che tali strumenti vengano utilizzati correttamente e che non sia fornito alcun incentivo che incoraggi un uso improprio dei tachigrafi.
È previsto che le imprese di trasporto siano responsabili per le infrazioni al regolamento commesse dai propri conducenti, ma viene lasciata la possibilità a ciascun Stato di limitare la responsabilità, sia rispetto alle violazioni dell’obbligo sopracitato, sia nel caso in cui l’impresa abbia contravvenuto alle disposizioni di ci cui all’art. 10, par. 1-2, del Reg. n. 561/2006, in tre modi:
– collegando la retribuzione dei propri conducenti in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, in modo tale da compromettere la sicurezza stradale;
– organizzando l’attività dei conducenti in maniera tale che non fossero rispettate le norme sui tempi di guida e di riposo e sul tachigrafo;
– non fornendo agli autisti le opportune istruzioni per il rispetto di quanto sopra.