Black list: escluse le imprese di trasporti e logistica
Un emendamento ad Decreto Sviluppo (in via di conversione) prevede una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese di trasporto, spedizione e logistica. L’emendamento all’articolo 7 del Decreto Sviluppo si occupa della semplificazione fiscale ed esonera le imprese del settore dall’attività di compilazione di dichiarazioni relative agli scambi commerciali con i paesi della cosiddetta “Black List”. Alla lista appartengono gli Stati che non consentono scambi informativi tributari, vi figurano molti tra i principali porti e aeroporti commerciali del mondo: da Singapore a Hong Kong, da Manila a Dubai, da Taiwan alla Malesia.
L’emendamento dà in questo modo attuazione al principio secondo cui il Fisco non può richiedere ai contribuenti dati già in suo possesso, o in possesso di altre amministrazioni.
In base all’emendamento “Sono escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attività di trasporto spedizione e logistica delle merci contraddistinte dai codici Istat 49.41.00, 52.10.10, 52.10.20, 52.29.10, 52.29.21”.