Bonus gasolio autotrasporto: domanda di rimborso in scadenza il 30 aprile
Sono esclusi dal rimborso i veicoli di categoria euro 4 o inferiore
Scade domani martedì 30 aprile la richiesta di rimborso del gasolio commerciale relativo al primo trimestre 2024 destinato alle imprese di autotrasporto merci e persone.
Sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero del primo trimestre 2024.
Qui disponibili software e modelli forniti dall’ADM
Per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2024.
L’agenzia rende noto che la misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Rimborso accise gasolio: ecco chi può richiederlo
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, si conferma che il beneficio spetta:
- l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
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- l’attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Sono esclusi dall’agevolazione i consumi di gasolio impiegati dai veicoli:
- di categoria euro 4 o inferiore;
- di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate;
- della categoria M1 (con otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).