Cabotaggio in Francia: diritti e doveri
Con il ‘Décret n. 1793, 11.12.2007’ in Francia è entrato in vigore l’obbligo della dichiarazione preventiva per gli autotrasportatori stranieri che effettuano cabotaggio, ovvero trasporti che si originano e sono destinati allo stesso paese. I dati, da consegnare all’Ispettorato Generale del Lavoro dei Trasporti Francese, sono quelli del datore di lavoro, del conducente e del cliente francese, durata, luogo e tipo di attività da svolgere, orario di lavoro del conducente. La dichiarazione, spedita tramite raccomandata A/R, fax o e-mail, deve essere presente in copia a bordo del veicolo in caso di controlli in territorio francese. Il modulo e le informazioni sono disponibile sul sito del Ministero dei Trasporti francese . Il cabotaggio in Francia ha una durata massima di 45 giorni, scende a 30 se sono consecutivi. Il decreto fa riferimento all’applicazione del regolamento CEE n. 3118/93 sulle condizioni di ammissione dei trasportatori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno stato membro.