Capacità finanziaria: chiarimento del Ministero su polizza vettoriale
Chiarimento sulla questione della capacità finanziaria nell’autotrasporto: il responsabile della Direzione Generale per il Trasporto Stradale, Enrico Finocchi, in risposta ad uno specifico quesito apposito giunto all’Amministrazione – in maniera del tutto transitoria, in attesa della predisposizione di specifica polizza di assicurazione professionale prevista dalla normativa da parte delle imprese operanti nel settore assicurativo – ha stilato un preciso elenco della documentazione non accettabile ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria attraverso la polizza vettoriale. L’elenco comprende: polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell’attestazione stessa (a tal fine, la competente provincia potrà effettuare opportune verifiche presso l’ISVAP); fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell’art. 212, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall’art. 122 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209; fideiussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d’Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito; garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d’Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico. (P.C.)