CCNL Trasporti Logistica Spedizioni: versamento assistenza sanitaria dipendenti Sanilog
Modalità di pagamento entro il 16 maggio 2025: cosa rischiano lavoratori e aziende per mancato versamento
Le aziende che applicano il Contratto CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni hanno tempo fino alla scadenza del 16 maggio 2025 per il versamento della seconda rata di contributi per il Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa dipendenti Sanilog.
Questo contributo, per l’assistenza sanitaria dipendenti obbligatoria, pari a 75 euro per ciascun dipendente, si riferisce al periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e deve essere pagato utilizzando il modello F24.
Modalità pagamento Sanilog assistenza sanitaria dipendenti del Contratto CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni
Entro il 16 maggio 2025, tutte le aziende che applicano il Contratto CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni sono obbligate a versare la somma indicata per ogni dipendente a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti) in forza alla data del 30 aprile 2025.
È fondamentale che le aziende verifichino la correttezza dei dati e dell’elenco dei dipendenti attivi per evitare errori nel versamento.
Dal 5 maggio 2025 e fino al 16 maggio 2025, le aziende dovranno accedere all’area riservata per consultare la distinta di contribuzione del II semestre 2025. Potranno anche registrare eventuali nuove assunzioni o cessazioni.
Conseguenze ritardato pagamento Sanilog Contratto CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni
Il mancato versamento dei contributi entro la scadenza del 16 maggio comporterà gravi conseguenze per le aziende. E’ sospesa la copertura sanitaria per i dipendenti dal 1° luglio 2025. Inoltre, il ritardo nel pagamento comporterà l’applicazione di interessi di mora.
Le aziende, che applicano il Contratto CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni, sono inoltre responsabili nei confronti dei propri dipendenti per la perdita delle prestazioni sanitarie derivante dall’omissione contributiva, come stabilito dall’articolo 8 del Regolamento. In tal caso, dovranno risarcire direttamente il danno subito dai lavoratori non iscritti al Fondo Sanilog.
Cessazione dell’attività lavorativa del dipendente
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la copertura sanitaria è garantita fino alla fine del semestre già pagato. Il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione dell’attività lavorativa.
Come richiedere assistenza
Per qualsiasi chiarimento o segnalazione di incongruenze tra i dati dei lavoratori in forza e quanto risulta nella distinta, le aziende che applicano il Contratto CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni, possono contattare il supporto dedicato via e-mail all’indirizzo infoaziende@fondosanilog.it. In caso di problemi relativi all’accesso all’area riservata, è disponibile un supporto tecnico al numero 06 82950911.
Continua a leggere: CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni: aumento in busta paga a gennaio e nuove indennità di trasferta