Codice della Strada, multe: il MinInterno chiarisce le modalità di pagamento
Il Ministero dell’Interno, lo scorso 14 gennaio ha diffuso una nota di chiarimento in merito alla data cui fa fede l’effettivo pagamento delle sanzioni elevate per violazioni del Codice della Strada.
In sostanza, fatte le dovute considerazioni e a seguito dell’acquisizione del parere del MEF, il Ministero dell’Interno chiarisce che quando il pagamento delle sanzioni, avviene in contanti su strada, o presso l’ufficio da cui dipende l’agente che ha redatto il verbale o tramite conto corrente postale, a far fede è la data riportata sulla ricevuta di pagamento. Mentre, per i pagamenti fatti con strumenti elettronici, la data di validità del pagamento sarà coincidente con il giorno in cui l’importo sarà effettivamente accreditato sul conto dell’organo di polizia stradale.
La precisazione si è resa necessaria poiché quando si incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, per versare la somma dovuta si hanno alcune opzioni di pagamento: in contanti, presso l’ufficio dal quale dipende l’agente oppure, tramite strumenti di pagamento elettronico quali conto corrente postale o bonifico bancario.
Inoltre, la data di effettivo pagamento e quella di valuta assumono importanza considerevole. Ciò vale, in particolar modo, quando si compie la procedura tramite l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico come l’home banking (o online banking), i quali richiedono l’intermediazione di soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia per avviare le richieste.
Dette sanzioni, di regola, devono essere pagate entro sessanta giorni dalla contestazione, o dalla notifica di violazione. Nell’eventualità in cui non fosse rispettato questo termine per effettuare il versamento della cifra e non sia stato presentato alcun ricorso, l’importo dovuto sarà pari alla metà del massimo applicabile, più le spese di procedimento.
In taluni casi, ossia solo quando le contravvenzioni elevate non prevedono la confisca del veicolo o della sospensione della patente, si ha la possibilità di usufruire di uno sconto del 30% sull’importo solamente se questo viene versato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Gloria De Rugeriis