Codice della strada, prorogati al 30 giugno i permessi provvisori di guida
Il Ministero dell’interno, con Decreto 11 marzo 2020 (cfr. circolare 8.135 del 24 marzo 2020), ha prorogato fino al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida, senza oneri per l’utente.
Si tratta del permesso rilasciato una sola volta ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente. Il decreto stabilisce che il permesso è valido fino al 30 giugno qualora la Commissione medica locale nel giorno fissato per l’accertamento sanitario non si è potuta riunire per le restrizioni imposte per limitare la diffusione del coronavirus.
La proroga va richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.
Tale proroga – spiega Anita – è inapplicabile a coloro che sono sottoposti a revisione sull’idoneità psico-fisica alla guida ai sensi degli artt. 186 e 187 Cds (Circolare Mininterno del 9 aprile 2020), soggetti privi del titolo abilitativo perché sospeso a tempo indeterminato fino all’esito di visita medica presso la Commissione media provinciale. La ciroclare emessa chiarisce che non possono beneficiare della proroga perchè non vale il silenzio-assenso e non produce alcun effetto di sospensiva del provvedimento ablatorio della patente di guida adottato dal Prefetto fino all’esito della visita di revisione.