Confartigianato: la pesatura container non deve gravare sull’autotrasportatore
Confartigianato Trasporti ha espresso preoccupazione per l’entrata in vigore della nuova norma sull’obbligo di pesare i container prima dell’imbarco in nave. “L’entrata in vigore del nuovo obbligo internazionale al 1° luglio 2016 trova impreparato il mittente il quale tenterà di scaricare il problema sul vettore, che è la parte più debole della filiera del trasporto , con l’aggiunta di un oneroso servizio accessorio al trasporto della merce”, scrive il presidente Amedeo Genedani aggiungendo alcune richieste specifiche per tutelare la categoria.
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto sta predisponendo in questi giorni la circolare esplicativa e di dettaglio del Decreto dirigenziale che ha definito le Linee guida nazionali applicative delle modifiche alla Convenzione SOLAS 74 circa l’obbligo di pesatura, per fornire elementi interpretativi per una piena, corretta ed armonizzata applicazione della Regola VI/2 della Convenzione Solas 74. Purtroppo, ha detto Genedani, “l’autotrasporto merci non è stato coinvolto nelle sedi decisionali sul tema della pesatura con la negativa concreta possibilità che lo stesso sia ingiustamente gravato da incombenze non sue . Auspichiamo, pertanto che il Governo conceda lo slittamento di tre mesi come proposto dall’IMO. In questi tre mesi l’emanando regolamento ministeriale dovrebbe definire diversi elementi tecnico – operativi tra cui l’ autorizzazione ad agire con qualsiasi modalità di pesatura purché rispondente, in termini di tolleranze, a quelle stabilite dal Decreto Dirigenziale”.
Secondo Confartigianato, ci sono altri aspetti critici che devono essere risolti al fine di avere delle Linee Guida nazionali, articolate e specifiche come l’ambito di applicazione dell’obbligo di pesatura, le caratteristiche degli strumenti di pesatura e ii metodi per l’ottenimento del VGM-Verified Gross Mass: “Siamo contrari che la CGCCP valuti – caso per caso eventuali altre ipotesi di strumenti tecnici di pesatura perché ciò provocherebbe perdite di tempo, contenziosi ed ambiguità che metterebbero in forse il normale ciclo camionistico nelle aree portuali e negli interporti”, scrive Genedani.
L’associazione poi chiede che la dichiarazione del VGM possa essere contenuta, in documenti quali ad esempio la polizza di carico, nel packing list/bolla, nella bolletta doganale o in altri documenti necessari per il trasporto, purché sia presente la firma, anche digitale, dello shipper (o della persona debitamente autorizzata dallo stesso): lo shipping document può essere inoltre spedito con ogni mezzo consentito e l’autotrasportatore non dovrà preoccuparsi di conservare il dato VGM.
“Il trasportatore non dovrà essere penalizzato qualora venga rimossa parte del carico in seguito a sequestri o controlli o per la sospensione delle procedure di imbarco da parte del terminalista se si dovesse verificare una differenza tra il VGM dichiarato e quello verificato nel momento di carico ed ovviamente nei tempi della pesatura – conclude l’associazione -. A tal proposito la circolare ministeriale dovrebbe fare riferimento all’osservanza della disciplina dell’indennizzo per i tempi di attesa nelle fasi delle operazioni di carico/scarico prevista dalla legge n. 127 del 2010”.