Covid-19: aggiornato l’elenco delle attività effettuabili presso la Motorizzazione
Il MIT ha aggiornato l’elenco delle operazioni indifferibili che si possono effettuare presso gli Uffici della Motorizzazione e riepiloga le numerose proroghe di validità di attestati e certificati introdotte dal decreto del 17 marzo “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.
Le operazioni che si potranno effettuare, ovviamente con tutte le accortezze per la sicurezza dell’utenza e dei lavoratori della Motorizzazione, presso gli Uffici Provinciali, sono le seguenti:
-visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, );
-visita e prova ed immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone;
-visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
-visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
-autorizzazione all’esercizio della professione (iscrizione al REN);
-trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
– trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza della revisione in Italia;
-rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
– autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo
L’elenco delle proroghe per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, è il seguente:
-estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
– ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
-fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
-carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.d.s.;
-autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo
-validità dell’autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG),
-prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Un’altra serie di proroghe, riguardanti in particolare le patenti in scadenza e gli esami per il loro conseguimento, così come i CFP ADR e le CQC erano stati già decisi con precedenti provvedimenti ministeriali.