Covid-19 e trasporto merci pericolose: arrivano deroghe alle scadenze di patenti e certificati
Il MIMS ha sottoscritto accordi multilaterali in tema di trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose su strada (ADR), promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi. Lo ha comunicato l’Anita.
Gli accordi sono volti a fronteggiare le problematiche connesse con la pandemia da COVID-19 nel settore dei trasporti.
Gli accordi sottoscritti dall’Italia: deroghe per i certificati di formazione professionale
L’accordo M333 (certificati di formazione dei conducenti) stabilisce che tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR) la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 restano validi fino al 30 settembre 2021.
Tali certificati sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce la prova di partecipazione ad un corso di aggiornamento e ha superato un esame entro il 1° ottobre 2021.
Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare.
Tale accordo deve essere valido fino al 1° ottobre 2021 per i trasporti sui territori delle parti contraenti dell’Accordo ADR firmatarie di questo accordo. Se un Paese firmatario revoca prima di tale data l’adesione a tale accordo, esso continuerà a valere soltanto nei Paesi contraenti che non lo abbiano revocato.
La deroga per i certificati del consulente per la sicurezza
L’M334 (certificati per il consulente della sicurezza) dispone che tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021.
La validità di questi certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria se i titolari hanno superato un esame prima del 1° ottobre 2021.
Tale accordo sarà valido fino al 1° ottobre 2021 per il trasporto sui territori delle parti contraenti firmatarie. Se revocato prima di tale data da uno dei Paesi firmatari, rimarrà valido fino alla data sopra indicata solo per il trasporto sui territori delle parti contraenti firmatarie che non l’hanno revocato.
Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate.