Covid-19, Fedit: dall’Inps le modalità di sospensione dei versamenti contributivi
L’INPS fornisce indicazioni ed istruzioni operative per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo quanto previsto dal DL 18/2020, integrando quanto già previsto dal DL 9/2020. Lo rende noto ai suoi associati Fedit.
Con la circolare n. 53 del 9 aprile 2020, l’Istituto evidenza i soggetti destinatari, le modalità di sospensione con i relativi codici di autorizzazione, le date di sospensione e i termini recupero e versamento dei contributi sospesi che sarà possibile effettuare in un’unica soluzione o anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo.
I destinatari della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: i datori di lavoro privati; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata. I contributi oggetto di sospensione sono quelli con scadenza tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso sono sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
La sospensione contributiva comprende anche la quota a carico dei lavoratori. I datori di lavoro sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore. È previsto l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Alle aziende con dipendenti sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Gli adempimenti e i versamenti contributivi, dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.