Covid-19: proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020
Con il Decreto Legge n.83 del 30 luglio il Governo ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza dettato dalla pandemia da Covid-19 e conseguentemente potranno continuare a essere adottate le misure di contenimento già individuate nei mesi scorsi dai decreti legge 19 e 33/2020. Lo rende noto ai suoi associati Fedit, Federazione Italiana Trasportatori.
In particolare, negli ambienti di lavoro tutte le attività devono svolgersi nel rispetto del protocollo sulle misure per il contrasto del Covid-19 sottoscritto il 24 aprile 2020 fra Governo e Parti Sociali nonché nel rispetto dei protocolli specifici di settore.
Per le imprese di trasporto e logistica – sottolinea l’associazione – vige il protocollo sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 20 marzo 2020. Si ricorda che in merito alle consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse, viene prescritto che le stesse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da rider/driver, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
Ancora in vigoore le misure a sostegno dei lavoratori
Sono altresì prorogate sempre alla stessa data del 15 ottobre alcune misure correlate con lo stato di emergenza di cui al decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) e al decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ed espressamente elencate nel provvedimento in esame tra cui si segnalano in particolare la possibilità di continuare a svolgere attività lavorativa in smart working (lavoro agile) anche in assenza di accordi individuali, nonché la possibilità per i genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni, o senza limiti di età per quelli con disabilità in situazione di gravità accertata, di fruire del congedo parentale al 50% del trattamento retributivo con copertura della contribuzione figurativa per un periodo massimo di 30 giorni. Si rammenta che in alternativa al congedo parentale resta confermata la possibilità di richiedere un bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting (tra cui anche i centri estivi) il cui limite massimo complessivo è pari a 1.200.
Si fa presente infine che restano in vigore, fino all’adozione degli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (30 luglio 2020), le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.