CQC: arrivano chiarimenti dal MIMS sulla documentazione di fine corso
Arrivano nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della CQC, relativamente alle procedure d’esame e di soggetti erogatori di corsi. Lo ha comunicato l’associazione Anita.
Il MIMS ha diramato una circolare con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione da esibire a fine corso della qualificazione iniziale e periodica CQC.
La documentazione di fine corso di qualificazione iniziale
Alcuni UMC chiedono al soggetto erogatore del corso stesso di produrre copia dei relativi registri delle presenze, delle comunicazioni effettuate per segnalare assenze o variazioni di calendario o indisponibilità dei docenti o altro, all’atto della presentazione della documentazione di fine corso di qualificazione iniziale.
La prassi risulta particolarmente onerosa nei confronti dei soggetti erogatori del corso, “nonché difforme dal dettato e dalle finalità delle disposizioni di settore, in quanto appare di tutta evidenza come i registri delle presenze e le comunicazioni suddette siano funzionali evidentemente alla rilevazione delle presenze ed alla verifica della regolarità della stessa in sede di visite ispettive presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni”.
Per tali ragioni, conclude la circolare ministeriale, non può ritenersi legittimo richiedere all’ente erogatore del corso, che ne comunica la conclusione, di riprodurre la documentazione che è stata già inoltrata all’UMC dall’ente stesso, nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti o che poteva/doveva essere verificato dall’UMC in sede di visite ispettive nei tempi opportuni.
Fonte: Anita