CQC: vietato circolare solo con la ricevuta della domanda di rinnovo
La Motorizzazione ha fornito chiarimenti sulla possibilità di circolare in attesa di rinnovo del documento
CQC: la Motorizzazione ha fornito chiarimenti tecnici sulla possibilità di circolare per gli autisti in attesa del completamento della procedura di rinnovo.
Le indicazioni emerse riguardano la possibilità per il titolare di CQC che ha richiesto il rinnovo di validità a seguito del corso, di esercitare l’attività professionale sul territorio nazionale munito di ricevuta di presentazione della domanda (datata e vidimata dall’UMC), per non più di tre mesi dalla data della richiesta.
Il chiarimento stabilisce che non è possibile esercitare attività professionale di autotrasporto con la sola ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo della CQC.
CQC e formazione periodica: cosa prevede la Motorizzazione
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informatici e statistici del Ministero dei trasporti entra nel merito con la circolare 7 giugno 2019 prot. 18559/23.18.3.
Tale circolare non dispone nulla in merito alla possibilità di circolare tre mesi dalla data della richiesta di rinnovo a seguito del corso.
Formazione periodica
Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, sono state introdotte con il DM 30 luglio 2021.
Il rinnovo della validità quinquennale di una qualificazione CQC, per una sola tipologia di trasporto o per entrambe, è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di trentacinque ore.
Il titolare di qualificazione CQC, valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra tipologia.
Il conseguimento della qualificazione CQC per una tipologia di trasporto, da parte di un soggetto già titolare della qualificazione per l’altra tipologia, consente di rinnovare quest’ultima, qualora la nuova qualificazione CQC sia stata conseguita entro dodici mesi dalla scadenza di validità del precedente titolo abilitativo. In tal caso, alle due abilitazioni sarà assegnata un’unica scadenza di validità.
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Il corso di formazione periodica può essere:
- integrale, cioè organizzato in un’unica soluzione. In tal caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta;
- frazionato, cioè organizzato ed erogato in cinque moduli da sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere frequentato nell’ultimo anno di validità della CQC.
Infine, si ricorda che la qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.