Cronotachigrafo: ecco tutte le novità del 2020
Importanti modifiche alle discipline sul trasporto stradale di merci saranno introdotte dai nuovi regolamenti contenuti nel “Pacchetto mobilità UE” recentemente approvato. Le novità riguardano le norme su tempi di guida e di riposo, il tachigrafo intelligente, l’accesso alla professione e al mercato, distacco, cabotaggio e trasporti combinati.
Ecco una sintesi delle principali modifiche previste.
Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che chi effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.
Per quanto riguarda l’alternanza di periodi di riposo settimanale regolare (45ore) e ridotti (24 ore) nei trasporti internazionali, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di 4 settimane consecutive, egli effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi di riposo settimanale regolari. Si considera che il conducente effettui trasporti internazionali se inizia i 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente.
Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Se sono stati effettuati consecutivamente 2 periodi di riposo settimanale ridotti, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei 2 periodi di riposo settimanale ridotti.
Previsto un margine di flessibilità: in circostanze eccezionali, il conducente può superare di 1 ora al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale; di 2 ore al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
È vietato il riposo settimanale regolare in cabina: i periodi di riposo settimanale regolare (45 ore) e quelli superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.
Le imprese devono organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che essi possano tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza nell’arco di 4 settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di 1 periodo di riposo settimanale ridotto. Se il conducente effettua 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l’impresa organizza l’attività del conducente in modo che questi possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L’impresa ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa al rispetto di tali disposizioni presso i propri locali, per presentarla alle autorità di controllo, ove richiesto.
Il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può effettuare altre attività al massimo in 2 occasioni e per non più di 1 ora complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per fruire della deroga, la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari almeno a 8 ore e il conducente deve disporre di una cabina letto.