Cronotachigrafo: via libera dal Mit ai corsi di formazione per gli autisti
Via libera ai corsi destinati agli autisti per la loro formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo. Lo stabilisce il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 12 dicembre 2016, particolarmente atteso perché consente alle imprese di poter ottemperare in modo ufficiale a quanto previsto dalla normativa europea in tema di formazione degli autisti e di controllo sull’attività degli stessi.
La norma disciplina i corsi di formazione, la cui durata è prevista in 8 ore, i requisiti dei docenti che potranno tenere tali corsi e le modalità con le quali saranno rilasciati ai partecipanti attestati che consentiranno di dimostrare l’assolvimento, da parte dei corsisti, degli obblighi formativi previsti dai Regolamenti citati.
Ma il decreto era atteso anche e soprattutto dalle imprese perché così potranno dimostrare all’autorità di controllo che le eventuali infrazioni commesse dai propri autisti in ordine al mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul funzionamento del cronotachigrafo non potranno essere attribuite a loro negligenza nel fornire ai dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria al corretto utilizzo del tachigrafo; ma, semmai, ad un mancato rispetto, da parte del dipendente, delle istruzioni e della formazione a lui impartita.
La norma disciplina, inoltre, le modalità con cui la Pubblica Amministrazione si riserva di controllare il corretto adempimento delle previsioni del Decreto da parte degli Enti erogatori della formazione e delle imprese che li utilizzeranno.
Al termine del corso all’autista verrà rilasciato un attestato individuale di partecipazione al corso, unitamente ad un documento scritto in cui le imprese stesse forniscono al conducente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui egli dovrà attenersi nella guida. Il documento ha validità di un anno a partire dalla firma del conducente che lo ha ricevuto ed ha valore unicamente per l’impresa che lo ha redatto e consegnato all’autista. L’attestato di formazione, invece, vale cinque anni dalla data della sua emissione.