Dalla Motorizzazione precisazioni sulla lunghezza massima degli autoarticolati
In attesa dell’adeguamento normativo relativo alle modifiche introdotte con il decreto Infrastrutture e Trasporti, si sono rese necessarie alcune indicazioni
La lunghezza massima degli autoarticolati è stata oggetto di un chiarimento da parte della Direzione Generale per la Motorizzazione
La lunghezza è stata fissata a 18,5 metri dalla modifica all’articolo 61 comma 2 del Codice della Strada introdotta dal cosiddetto decreto Infrastrutture e Trasporti. Non c’è stata, però, ancora la modifica Regolamento di esecuzione del c.d.s D.P. R 495/1992, che prevede tutt’ora la lunghezza massima di 16,50 a beneficio dei soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 metri”.
Le indicazioni in attesa dell’adeguamento normativo
Dopo la sollecitazione dei costruttori, è giunto un chiarimento da parte della Direzione Generale per la Motorizzazione. Nella nota si legge: “in mancanza dell’armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18.75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. Il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 metri e 2,04 metri) determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma”.