Decreto Cura Italia: autotrasporto, ecco i provvedimenti per le imprese
Per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica provocata dalla pandemia da coronavirus è stato emanato e pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto “Cura Italia”.
Lo ha comunicato l’associazione Conftrasporto.
Il provvedimento approvato dal Governo contiene oltre 125 disposizioni riguardanti tutti i settori economici e della vita sociale del Paese.
Il comparto merci è stato inserito nella lista delle filiere più colpite dall’emergenza coronavirus per le quali è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contribuiti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sia di marzo che di aprile senza alcun limite massimo di fatturato. Le aziende che si occupano di trasporto merci sono beneficiarie della sospensione dell’obbligo di versamenti di iva relativi al mese di marzo, oltre che di ritenute fiscali e contribuiti previdenziali, per un periodo più lungo rispetto ad altre realtà economiche, ossia fino al 31 maggio.
Conftrasporto evidenzia, in particolare alcune disposizioni. L’articolo 92 prevede l’autorizzazione alla circolazione sino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio prossimo (la stessa disposizione si applica anche per le visite di approvazione e collaudo di detti veicoli, artt. 75 e 78 del codice della strada). Questa disposizione è stata emanata, anche su richiesta di Conftrasporto, in considerazione dello stato di emergenza attuale e serve a consentire al settore di svolgere regolarmente la propria attività anche in presenza di un’attività ridotta degli Uffici della motorizzazione civile o dei Centri autorizzati per la revisione fuori sede.
Negli altri tre commi, l’articolo 92 del decreto legge stabilisce la non applicazione della tassa di ancoraggio nei porti dovuta dalle navi per le operazioni che effettuano dal 17 marzo al 30 aprile 2020 (il mancato gettito di detta tassa, valutato in 13,6 milioni di euro, verrà indennizzato dallo Stato alle Autorità di sistema portuale); la sospensione del pagamento dei canoni demaniali per le operazioni effettuate dal 17 marzo al 31 luglio 2020 (detti canoni potranno essere pagati entro il 31 dicembre 2020 in unica soluzione o con un sistema di rate deciso dalla singola Autorità di sistema portuale); il differimento del pagamento dei diritti doganali di 30 giorni e senza interessi, per operazioni svolte dal 17 marzo al 30 aprile 2020.
L’articolo 104, nel dettare una disposizione valida per tutti i documenti di riconoscimento, prevede anche la proroga della validità della patente di guida, scaduta al 17 marzo o in scadenza dopo tale data, sino al 31 agosto 2020 (su questa norma si resta in attesa di leggere eventuali provvedimenti attuativi del ministero dei Trasporti, anche per il necessario raccordo con la disposizione di proroga della validità della CQC al 30 giugno 2020, atteso che la maggior parte dei conducenti è in possesso del documento unificato denominato patenteCQC ).
L’articolo 113 dispone il rinvio al 30 giugno 2020, sia per la presentazione del MUD, cioè della dichiarazione ambientale dei rifiuti movimentati nel 2019 il cui termine normale era quello del 30 aprile, sia del pagamento del diritto d’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, anch’esso in scadenza al 30 aprile 2020.
Le norme del decreto “Cura Italia” devono essere convertite in legge entro il 16 maggio 2020 e durante l’iter di conversione saranno possibili ulteriori modifiche.