Decreto Dignità: ecco i chiarimenti sui contratti a termine per il Ccnl logistica, trasporto e spedizione
Il ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sul decreto dignità che ha parzialmente innovato gli istituti del contratto a termine e della somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale). In particolare la circolare ministeriale ha confermato la validità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio scorso (data di entrata in vigore del decreto) che conseguentemente, anche se precedenti all’attuale quadro normativo, continuano ad essere efficaci fino alla naturale scadenza dei contratti stessi.
Con riferimento al CCNL logistica, trasporto e spedizione, la cui scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2019, resta pertanto confermata tanto la maggiore durata massima dei contratti a termine (36 mesi contro i 24 previsti dal decreto), quanto i maggiori tetti di utilizzo degli stessi nelle singole aziende (35% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato contro il tetto legale del 20%). Ovviamente la salvaguardia delle vigenti disposizioni contrattuali comporta il mantenimento delle causali previste dal suddetto CCNL anche per i contratti di durata non superiore ai 12 mesi (viceversa esclusi dal decreto dignità dall’obbligo di causale); per i contatti di durata superiore si dovrà invece far riferimento alle causali tipiche previste dalla nuova normativa
Per quanto riguarda i contratti a termine è stato chiarito che: l’introduzione del nuovo limite legale di durata di 24 mesi non annulla la precedente disposizione del DLGVO n. 81/2015 secondo cui, una volta raggiunto tale limite, tra azienda e lavoratore può essere stipulato presso l’Ispettorato del Lavoro un nuovo contratto della durata massima di 12 mesi (8 mesi per il CCNL logistica, trasporto e spedizione) nel rispetto delle nuove causali tipiche; ad ogni rinnovo di contratto scatta un incremento dello 0,5% dei contributi INPS che va ad aggiungersi al contributo addizionale ordinario dell’1,4% già precedentemente previsto; l’incremento contributivo dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto che rimane quindi soggetto al solo contributo addizionale ordinario.
Per la somministrazione di lavoro, è stato chiarito che: l’estensione della nuova disciplina dei contratti a termine alla somministrazione riguarda la sola somministrazione a tempo determinato e non quella a tempo indeterminato (o staff leasing);
l’obbligo della causale nella somministrazione a termine di durata superiore a 12 mesi scatta unicamente con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore e non a quello tra agenzia di somministrazione e lavoratore; questa precisazione si è resa necessaria per non penalizzare l’attività delle agenzie e conseguentemente il ricorso alla somministrazione a termine.