Decreto semplificazioni: nuove regole per l’accesso alla professione
Estesa la dimostrazione dei requisiti anche alle imprese di autotrasporto con veicoli fino a 3,5 tonnellate e ridotta ad una sola impresa la possibilità di gestione da parte del Preposto. Sono queste alcune delle principali novità, tra le numerose, che la Camera dei Deputati ha apportato, convertendo definitivamente in legge il Decreto Semplificazioni, alle norme riguardanti il settore dell’autotrasporto e in particolare alla disciplina dell’accesso alla professione. Il decreto riduce, infatti, da 3,5 a 1,5 tonnellate la soglia minima per l’applicazione delle disposizioni sull’accesso alla professione. Per le imprese che usano veicoli commerciali di piccola dimensione, infatti, la norma stabilisce – come spiega una nota di Conftrasporto – che i requisiti si dimostrino secondo le stesse regole previste per le imprese maggiori, eccetto che per il requisito di idoneità professionale. Questo requisito potrà essere soddisfatto con la sola frequenza di un corso di formazione “professionalizzante”, quindi senza esame, e poi, successivamente, con un corso di aggiornamento decennale.
Sempre per l’accesso alla professione, tutte le imprese di autotrasporto già in attività alla data del 4 dicembre 2011 – anche quelle prima esenti perché esercenti ante 1978 ed autorizzate provvisoriamente all’esercizio della professione – devono dimostrare i requisiti entro il 4 giugno 2012: nel caso in cui non soddisfino i requisiti saranno cancellate, a cura del Dipartimento per i Trasporti, dal Registro Elettronico Nazionale e di conseguenza dall’Albo degli autotrasportatori. Per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate i termini per la dimostrazione dei requisiti sono stati allungati fino ad un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione, cioè fino al aprile 2013.
Altra novità quella relativa al Gestore unico dei trasporti. E’ stata attuata un’altra prerogativa prevista dal Regolamento 1071/2009, stabilendo che in Italia i gestori dei trasporti possono essere designati a svolgere questa funzione presso una sola impresa. Pur ammettendo il gestore esterno, l’Italia ha limitato tale funzione, come peraltro consentito dal regolamento, alle sole imprese con al massimo 50 veicoli.
Prevista poi l’esenzione di corso obbligatorio di preparazione all’esame d’idoneità professionale per le persone che hanno un diploma di scuola media superiore. Questa disposizione era già prevista dal decreto legislativo 395/2000 e non esenta dette persone dall’obbligo di sostenere l’esame. Dispensa completa, invece, dall’esame, per le persone che dimostrino di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività di una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato Ue, da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e sia rimasti in attività fino al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del Decreto legge.
Paolo Castiglia