Distacco dei conducenti, operative le nuove disposizioni: ecco le indicazioni per i controlli su strada
Il Pacchetto mobilità del 31 luglio 2020 ha introdotto nuove regole per l’autotrasporto: l’obiettivo è quello di garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori tutelando, al contempo, la sicurezza stradale.
Lo scorso 2 febbraio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di distacco dei conducenti (ne abbiamo parlato qui). Con una circolare, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni utili per i controlli su strada.
Quando indicare il simbolo del Paese
Dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, il conducente munito di tachigrafo digitale deve indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso. L’inserimento del “simbolo del Paese” deve essere effettuato dal conducente a veicolo fermo, all’inizio della sua prima sosta all’interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Se l’attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l’inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo.
Quando il veicolo sarà dotato di tachigrafo intelligente di seconda generazione – che sarà obbligatorio sui veicoli che verranno immatricolati dall’agosto del 2023 – le informazioni sull’attraversamento saranno automaticamente registrate da quest’ultimo
La circolare specifica inoltre che in Italia, il mancato inserimento del simbolo del Paese di ingresso viene prevede una sanzione da € 52,00 a € 102,00, che scatta nel caso di registrazione tardiva.
La dichiarazione di distacco: ecco le opzioni attuali
Un secondo chiarimento riguarda la dichiarazione di distacco: la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, tenuto conto che il nostro Paese non ha ancora recepito le disposizioni di questo provvedimento, ritiene applicabile una sorta di doppio binario.
Fino a quando il nostro Paese non avrà completato l’iter di recepimento della direttiva in questione, chi effettua operazioni di distacco nel nostro Paese (le imprese estere) potrà scegliere se continuare ad avvalersi delle disposizioni del D.Lgs 136/2016, proseguendo dunque ad utilizzare la comunicazione obbligatoria in uso fino ad oggi; oppure utilizzare la nuova interfaccia pubblica connessa ad IMI, con la conseguenza che il conducente che esibisca copia della comunicazione di distacco effettuata come sopra, deve essere considerato in regola e non è sanzionabile ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del D.Lgs 136/2016 (per l’ipotesi di circolazione senza la comunicazione preventiva di distacco).