Distacco lavoratori: precisazioni sull’obbligo di comunicazione preventiva
Arrivano chiarimenti dal Ministero del Lavoro sull’obbligo di comunicazione preventiva, operativo dallo scorso 26 dicembre, riguardante il distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi erogata in Italia da parte di aziende stabilite in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in una nazione extra UE. Ne ha dato notizia la Fedit in una nota.
L’impresa (l’agenzia di somministrazione) che invia lavoratori in Italia entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del distacco, deve inviare telematicamente una comunicazione al Ministero del Lavoro utilizzando il modello “UNI_Distacco_UE“, acquisendo apposite credenziali di accesso al sistema informatico e previa registrazione. La comunicazione può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche nel caso in cui la durata ed il luogo siano diversi.
Relativamente ai distacchi precedenti al 26 dicembre 2016, data di entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione, il Ministero ha precisato che per quelli attivati successivamente al 22 luglio 2016 l’invio della comunicazione deve essere effettuato entro il 26 gennaio 2017 sempre che gli stessi siano ancora in essere a tale data, con le modalità previste per la “Comunicazione preventiva posticipata”, da utilizzarsi anche nel caso di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero e che quindi consente ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema.
Quindi l’obbligo di comunicazione non vale per i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché quelli attivati prima del 22 luglio 2016.
Questo adempimento nel settore del trasporto su strada si applica anche al cabotaggio esercitato da vettori esteri nel nostro Paese, ma il Ministero del Lavoro, tenuto conto delle peculiarità di tali operazioni, ha predisposto un modello provvisorio denominato UNI_CAB_UE che per il momento dovrà essere inviato, entro le 24 ore del giorno antecedente a quello della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano, all’indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.
Sempre nell’ambito del settore trasporto, in attesa di un chiarimento a livello europeo, è stato precisato che la normativa sul distacco, nonché i conseguenti obblighi di comunicazione, non si applicano ai servizi di trasporto internazionale, né a quelli in transito e né a quelli con origine o destinazione in Italia.