Distacco transnazionale: ecco le regole per la comunicazione preventiva
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale firmato dal ministro del lavoro Giuliano Poletti, contenente le modalità per l’invio della comunicazione dei prestatori di servizi che distaccano lavoratori in Italia. Il decreto è frutto del recepimento della direttiva dell’Unione europea relativa al Distacco e somministrazione transnazionale di lavoratori ed entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta.
La norma stabilisce che in caso di distacco transnazionale il prestatore di servizi deve inviare una comunicazione preventiva, entro le 24 ore precedenti al periodo di distacco, che eventualmente potrà essere annullata entro 24 ore del giorno precedente al primo giorno di distacco. Ogni successiva variazione deve essere comunicata entro cinque giorni dal verificarsi del nuovo evento.
La comunicazione, trasmessa telematicamente, deve avvenire usando uno specifico modello (UNI_Distacco_UE) che sarà disponibile sul sito del ministero del lavoro.
Prima di procedere alla comunicazione preventiva al distacco, il prestatore estero del servizio dovrà registrarsi al portale del Ministero del Lavoro italiano completando i passaggi richiesti. Le credenziali così ottenute permetteranno al prestatore sia di inserire le proprie comunicazioni che di consultare la banca dati dei modelli di distacco UE di propria competenza. L’adempimento si applica anche alle Agenzie di somministrazione. I dati comunicati saranno accessibili all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS e all’INAIL per i dovuti controlli.