DURC online dal 1° luglio
Dal 1° luglio entra in vigore la nuova procedura online per il rilascio del documento di regolarità contributiva, consentendo così verifiche e controlli dai database Inail e Inps in tempo reale; un provvedimento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, ha riepilogato e spiegato i contenuti del decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015), con particolare riferimento ai soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, ai suoi requisiti e alle modalità con le quali operare per ottenere il nuovo DURC.
Il testo in questione sottolinea che nella prima fase di applicazione della nuova disciplina le imprese o i lavoratori autonomi, le banche o gli intermediari finanziari resteranno esclusi dalla possibilità di usare la procedura telematica, “in attesa delle necessarie implementazioni informatiche”. Si intende, quindi, che l’impresa non potrà delegare ad altri la verifica della sua posizione contributiva, ad eccezione dei soggetti già abilitati. Una volta che il sistema sarà effettivo l’impresa potrà delegare anche altri soggetti (lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito) comunicando l’autorizzazione agli istituti Inps e Inail. Saranno abilitati, invece, dal 1° luglio soggetti come amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, stazioni appaltanti, organismi di attestazione SOA, le amministrazioni pubbliche concedenti e procedenti.
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti per i lavoratori subordinati e per i collaboratori e sussiste anche in caso di rateizzazioni delle somme dovute a Inps, Inail, Casse edili e Agenti di riscossione, sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione o in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario, crediti affidati per il recupero all’agente della riscossione sospesi a seguito di ricorso. C’è regolarità anche in caso di differenze non gravi tra le somme dovute e quelle versate. Nei casi in cui non sussista la regolarità, sarà inviata un’email PEC agli interessati a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica.