Fase2, autotrasporto: chiarimenti su obblighi per vettore, impresa e autista
Il ministero dell’Interno ha fornito con una circolare alcune prime indicazioni operative finalizzate alla verifica della corretta esecuzione degli adempimenti cui sono tenuti tutti coloro che fanno uso dei mezzi di trasporto sia privati che pubblici. Lo rende noto ai suoi associati Anita.
Gli adempimenti previsti
Adempimenti a carico del vettore e dell’impresa che cura lo scarico/carico della merce
- informare i conducenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, ecc.) (caso 2.1.1);
- sanificare ed igienizzare i mezzi di trasporto e i mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono riguardare tutte le parti frequentate dai lavoratori ed effettuate con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (caso 2.1.2);
- nei luoghi di carico/scarico delle merci, garantire la presenza di servizi igienici dedicati ai conducenti, di cui deve essere prevista una adeguata pulizia giornaliera, e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani (caso 2.1.3);
- garantire che, nei luoghi di carico/scarico, sia assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro (caso 2.1.4).
Adempimenti a carico dell’autista di veicolo per trasporto merci
- se possibile, obbligo di rimanere a bordo del proprio mezzo quando sprovvisto di guanti e mascherina (costituisce eccezione a tale obbligo la necessità di svolgere manovre fuori dal mezzo, funzionali al trasporto, ovvero il dover corrispondere ad esigenze personali) (caso 2.2.1);
- obbligo di rimanere a bordo del veicolo nel luogo di carico/scarico se è sprovvisto di DPI, ovvero, in alternativa, di mantenere durante tali operazioni, la distanza di almeno un metro dagli altri operatori (caso 2.2.2);
- obbligo di indossare una mascherina durante la guida se è presente un secondo conducente ovvero un addetto al carico/scarico (o nel caso del custode/guardiano, diverso dal conducente, nel trasporto di animali vivi), quando non sia possibile mantenere un’adeguata distanza interpersonale (caso 2.2.3);
- divieto di accedere agli uffici delle aziende diverse dalla propria, salvo che per l’utilizzo dei servizi igienici dedicati (caso 2.2.4);
- obbligo di indossare una mascherina qualora, in luogo aperto, sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative (caso 2.2.5).
Cosa succede in caso di inosservanza
La circolare specifica che le prescrizioni indicate costituiscono materia di controllo da parte degli organi di polizia stradale e che, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del d. lgs n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, costituiscono regole di comportamento la cui violazione è punita con le sanzioni amministrative di cui all’art.4 del DL 19/2020.
In tema di sanzioni, tuttavia, dovranno essere tenuti in considerazione anche i contenuti di eventuali provvedimenti che, localmente, possono prevedere disposizioni più restrittive o derogatorie di quelle generali, la cui violazione, determinerà anch’essa l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 DL 19/2020 ma con competenza, quanto ad autorità amministrativa che deve irrogarle, individuata in base all’ente locale che ha emesso l’ordinanza o il provvedimento di regolazione.
Le sanzioni, a seconda dei casi, saranno applicabili in capo all’imprenditore o agli altri soggetti specificamente tenuti al rispetto degli obblighi imposti.
Le violazioni riguardanti gli obblighi di organizzazione dell’attività imprenditoriale ovvero di predisposizione di strumenti per gli utenti o per i lavoratori o di misure di adeguamento, gestione, pulizia, sanificazione, ecc., sono certamente riferibili all’imprenditore (vettore o impresa che cura il carico/scarico della merce) e devono essere contestate a questi soggetti, attraverso i loro rappresentanti legali, in quanto tenuti alla loro osservanza ovvero, se commesse dai lavoratori, in quanto tenuti alla vigilanza sull’osservanza delle misure da parte di questi ultimi.
In particolare, sarà qualificato come trasgressore chi gestisce l’attività di trasporto di cose (ovvero, se ricorre il caso, chi gestisce l’attività connessa al carico/scarico delle merci) per la violazione degli obblighi cui ai casi da 2.1.1 a 2.1.4.
Ove la violazione riguardi la predisposizione di strumenti a tutela dei lavoratori (ad esempio nel caso 2.1.1 in tema di informazione ai conducenti professionali circa il corretto uso dei DPI), occorre, tuttavia, verificare la condotta dell’imprenditore in coerenza con gli obblighi discendenti dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.
Quando, invece, le disposizioni dei protocolli si rivolgono direttamente ai dipendenti delle aziende che erogano il servizio di trasporto, imponendo loro specifiche prescrizioni, tali soggetti sono chiamati a rispondere in proprio delle violazioni accertate, eventualmente con il concorso dei gestori dell’impresa negli illeciti posti in essere dai dipendenti, a seguito dell’accertamento dell’omissione dei doveri di vigilanza.
Per quanto concerne le sanzioni accessorie e le misure cautelari provvisorie, ricordiamo che, secondo quanto previsto dall’art.2 del DL n. 33/2020, le violazioni delle disposizioni del DPCM 17 maggio (in quanto emanato in attuazione del medesimo decreto), commesse nell’esercizio di un’attività d’impresa, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 4, comma 1, del DL n. 19/2020, comportano la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.
L’applicazione di tale ultima misura cautelare nell’ipotesi in cui vengano accertate violazioni dei protocolli di sicurezza, lascia all’operatore di polizia margini di valutazione molto stretti per decidere di non procedere all’attivazione della stessa. La sospensione provvisoria dell’attività di trasporto dovrà dunque essere disposta in ogni caso in cui il ripristino delle condizioni di sicurezza non possa avvenire nell’immediato e, comunque, per un periodo non più lungo di 5 giorni dalla data dell’accertamento, dandone atto nel verbale di contestazione e indicandolo nell’art.650 c.p.
Per ciò che concerne l’ingresso o il transito in Italia dei lavoratori nel settore dell’autotrasporto, l’art. 4, comma 9, lettera b) e l’art. 5, comma 10, lettera b) del DPCM 17 maggio hanno escluso dal campo di applicazione delle prescrizioni imposte dagli stessi articoli il personale viaggiante, eliminando il precedente requisito dell’appartenenza ad imprese aventi sede legale in Italia. Pertanto, i conducenti e ogni altro lavoratore che rientra nella definizione di personale viaggiante impiegati nel settore dell’autotrasporto, prescindendo dalla loro cittadinanza o residenza e dalla sede legale dell’impresa dalla quale dipendono, fanno ingresso in Italia senza alcuna formalità.
Rimane fermo, fino al 2 giugno 2020, l’obbligo di rendere dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per comprovare la sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione di questa deroga per l’ingresso in Italia e cioè per comprovare la condizione di personale viaggiante.