Fase2: con la riapertura dei cantieri maggiore attenzione anche per l’autotrasporto
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile contiene disposizioni che si applicheranno a partire dal prossimo 4 maggio (e fino al 17 maggio compreso) avviando così la Fase 2 nella gestione dell’emergenza Covid-19.
In tema di riaperture di aziende e industrie, il Dpcm permette il ritorno al lavoro per i settori manifatturiero ed edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati con l’obbligo di rispettare le regole in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 19 marzo da Governo, Organizzazioni sindacali dei lavoratori e Confederazioni datoriali e aggiornato il 24 aprile scorso, che costituisce l’allegato tecnico 6 al Decreto.
Le imprese che riprendono le attività dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già a partire dal 27 aprile, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nell’allegato in merito a monitoraggio del personale in azienda, procedure di sicurezza da adottare da parte di fornitori esterni, pulizia e sanificazione degli ambienti, utilizzo di dispositivi di protezione individuali, sorveglianza da parte delle autorità sanitarie competenti e gestione di eventuali dipendenti positivi.
La preoccupazione per la sicurezza riguarda tutte le aziende e per quelle di autotrasporto rimangono in vigore le misure previste dai precedenti decreti per fronteggiare l’emergenza sanitaria ma con una particolare attenzione in vista della riapertura dei cantieri edili. Il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del 24 aprile costituisce pertanto l’allegato tecnico 7 al nuovo Dpcm.
Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche che riducano le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo del proprio mezzo: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Nelle operazioni di carico e scarico i trasportatori dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.
I gestori del cantiere sono tenuti a individuare/installare servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli destinati ai dipendenti.
Nel caso sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, il decreto prevede che sia garantita e rispettata la distanza di sicurezza dei lavoratori lungo gli spostamenti, in caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi e uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo indennità temporanee per l’uso del mezzo proprio. Occorre inoltre assicurare pulizia con detergenti specifici dei veicoli, in particolare le superficie soggette a maggiore utilizzo (maniglie, volanti) e una corretta aereazione all’interno del veicolo.