Fase2: tutte le misure per fronteggiare l’emergenza in vigore dal 18 maggio al 31 luglio
Il Governo con il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020. Lo rende noto l’Anita.
La concreta attuazione del decreto, spiega Anita in una nota, è in parte demandata ad ulteriori misure da adottarsi mediante lo strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
Le disposizioni del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020
Il D.L. dispone la ripresa di tutte le attività economiche, produttive e sociali e vengono dettate una serie di prescrizioni riguardanti gli spostamenti all’interno del territorio regionale o tra regioni diverse, nonché da e per l’estero.
La ripresa delle attività dovrà avvenire nel rispetto di protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagionel settore di riferimento adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida adottati a livello nazionale. In assenza dei protocolli regionali, si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Diverse le prescrizioni – per le persone fisiche – riguardanti gli spostamenti all’interno del territorio regionale o tra regioni diverse:
- a partire dal 18 maggio: non sussistono più limitazioni per gli spostamenti all’interno della stessa regione;
- fino al 2 giugno 2020: sono vietati gli spostamenti in una regione diversa – nonché da e per l’estero – salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute e ferma restando la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- dal 3 giugno 2020: non sussistono più limitazioni per gli spostamenti sull’intero territorio nazionale – nonché da e per l’estero – salvo limitazioni che potranno essere adottate in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Il decreto conferma il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, per quanto attiene alle sanzioni, prevede che l’inosservanza delle disposizioni del decreto legge è punibile con una sanzione pecuniaria da 400 a 3 mila euro e – nel caso in cui la violazione sia commessa nell’esercizio dell’attività di impresa – è applicabile anche la sanzione accessoria di chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.