Fermo veicolo e sospensione carta di circolazione: chiarimenti del Ministero dell’Interno
Ecco cosa succede se si circola con il fermo del veicolo e la carta di circolazione sospesa
Il Ministero dell’Interno, tramite la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, ha fornito recenti chiarimenti riguardo alla procedura da seguire in caso di fermo di un veicolo con sospensione della carta di circolazione.
Le disposizioni riguardano in particolare l’articolo 214, comma 8, e l’articolo 217 del Codice della Strada, trattando le modalità di applicazione delle sanzioni per le violazioni legate alla circolazione con carta di circolazione sospesa.
Sospensione carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo
A norma dell’articolo 217, commi 1 e 2, del Codice della Strada, quando una violazione prevede la sospensione della carta di circolazione, questa deve essere ritirata immediatamente dall’organo di polizia stradale.
Una volta ritirata, la carta di circolazione viene inviata all’ufficio della motorizzazione competente per la sospensione formale del documento, che decorre dal momento del ritiro. Circolare con un veicolo avente la carta di circolazione sospesa è sanzionato ai sensi dell’art. 217, comma 6.
Fermo amministrativo veicolo e sanzioni accessorie
Secondo l’articolo 214, comma 7, la sospensione della carta di circolazione comporta il fermo amministrativo del veicolo. In caso di violazione, il veicolo deve essere sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a un custode, con possibilità di applicare sanzioni aggiuntive sulla patente di guida del trasgressore.
Il fermo del veicolo è la misura adottata per impedire la circolazione del mezzo, garantendo il rispetto delle normative. Se un mezzo viene trovato in circolazione con la carta di circolazione sospesa, è necessario applicare sia la sanzione dell’art. 217 (circolazione con carta di circolazione sospesa) sia quella dell’art. 214 (fermo amministrativo).
In caso di reiterazione della violazione
Se un veicolo sottoposto a fermo amministrativo per sospensione della carta di circolazione è nuovamente trovato in circolazione, le sanzioni si intensificano. In caso di reiterazione, è prevista la confisca del veicolo e la revoca della patente di guida per il conducente, qualora lo stesso sia anche il custode del veicolo. La legge, infatti, stabilisce che la confisca si applichi già alla prima violazione in caso di reiterazione entro i cinque anni successivi, senza possibilità di pagamento in misura ridotta, come previsto dall’articolo 202, comma 3-bis.
Procedura operativa in caso di violazione
- Se un veicolo con carta di circolazione sospesa viene trovato in circolazione, si applicano due sanzioni principali:
- Una pecuniaria per il conducente, secondo l’art. 217, comma 6.
- Una pecuniaria per il custode, ai sensi dell’art. 214, comma 8. Inoltre, il mezzo deve essere sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.
- Se il conducente è anche il custode del veicolo, si segnala al Prefetto per l’applicazione della revoca della patente di guida.
- In caso di reiterazione della violazione, la confisca del veicolo e la revoca della patente di guida sono sanzioni inevitabili.
Ministero dell’Interno (Circ. n. 300/STRAD/1/0000008116.U/2025 del 17 marzo 2025)
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