Gasolio, rimborso accise: come recuperare quelle del I trimestre 2017
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel I trimestre 2017 in riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2017. Per poter fruire del beneficio in oggetto, le imprese dovranno presentare la dichiarazione entro il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 2 maggio 2017. Per i consumi effettuati tra l’1 gennaio ed il 31 marzo 2017 l’importo del credito di imposta rimborsabile è pari a € 214,18 per mille litri di gasolio.
Possono fruire del credito di imposta le imprese di trasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.; in base alla Legge di Stabilità dell’anno 2016, a partire dal 1° gennaio 2016, i veicoli EURO 2 o inferiori non hanno più il credito di imposta sulle accise; i veicoli EURO 0 o inferiori erano stati già esclusi dal beneficio lo scorso anno (cfr. circ. Fedit n. 9- 45/2016).
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’impresa deve dichiarare (dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), che il gasolio consumato per cui si richiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
L’Agenzia delle Dogane ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018. Da tale data decorre il termine per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione nel modello F24, da presentarsi, pertanto, entro il 30 giugno 2019.
Tale credito di imposta non rientra nel limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi.
Infine, per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il Modello F24, il Codice tributo da utilizzare è il 6740.