Gasolio, rimborso accise: come recuperare quelle del IV trimestre 2020
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 4° trimestre 2020, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.
Lo ha comunicato Confartigianato Trasporti.
Per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2020 dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria per ottenere il beneficio fiscale può essere presentata dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021.
L’importo riconosciuto per il quarto trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri. Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 4 o superiori.
Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740. Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura. Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.
A decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 3 o inferiore.
Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:
– veicoli di categoria euro 3 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.
Il credito maturato nel III° trimestre 2020 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2021, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Confartigianato Trasporti ricorda inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, introduce un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. L’associazione invita pertanto a prestare attenzione nell’inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1.