Gasolio, rimborso accise II trimestre 2023: domande fino al 31 luglio
La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale
L’Agenzia delle Dogane ha definito le modalità di recupero delle accise sul gasolio per autotrazione acquistato nel secondo trimestre di quest’anno (1° aprile – 30 giugno 2023).
Lo ha comunicato Confartigianato Trasporti.
La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.
La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.
Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.
Nuova soglia minima di 1 litro di gasolio
Si precisa che anche in questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello, ed in particolare:
– nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 aprile” e “30 giugno” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;
– la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
– nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.