Gasolio: tutto sul recupero delle accise 2008
C’è tempo fino al 30 giugno per il recupero delle accise 2008 sul gasolio. Come riferisce una circolare dell’Agenzia delle Dogane:
1) per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 19 marzo 2008 e tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto;
2) per i consumi effettuati tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 2,95609 per mille litri di prodotto.
Possono usufruire delle agevolazioni:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Fino al 1° gennaio 2008 erano ammessi, in deroga alla normativa Ue, autoveicoli con un peso a pieno carico massimo non inferiore a 3,5 tonnellate; “sin dal settembre 2007”, spiega l’Agenzia, “i servizi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno provveduto ad inoltrare alla Commissione UE una specifica richiesta di proroga della deroga”. Tuttavia, poiché la Commissione Ue non si è ancora pronunciata sulla questione, gli autotrasportatori con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non sono per ora ammessi alla fruizione del beneficio fiscale.
Per ottenere il recupero delle accise, i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti entro il 30 giugno 2009.
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto. Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2010.
Per ottenere i rimborsi con Mod. F24 deve essere utilizzato il Codice tributo 6740. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
L’Agenzia ricorda infine che i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione anche con scheda carburante, mentre gli autotrasportatori, di cui alla lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative
fatture di acquisto.
Per ulteriori informazioni e soprattutto per scaricare il software necessario alla compilazione, si rimanda al sito dell’Agenzia: www.agenziadogane.gov.it .