GNL: pubblicato il decreto che definisce le modalità di erogazione del credito
Definite le modalità di erogazione del credito d’imposta del 20% sugli acquisti di gas naturale liquefatto effettuati a partire dal 1° febbraio e sino al 31 dicembre 2022.
La disciplina è contenuta nel Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio.
Il passo successivo sarà l’emanazione del decreto direttoriale fissa termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto.
Chi può beneficiare del bonus
La misura mette in campo 25 milioni di euro destinati alle imprese di autotrasporto italiane impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi, iscritte all’Albo degli Autotrasportatori e al REN, che utilizzano veicoli alimentati a GNL per il trasporto delle merci, di qualunque massa.
L’importo del credito è pari al 20% della spesa sostenuta nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di GNL al netto dell’Iva e comprovato mediante fatture elettroniche d’acquisto presenti sullo SDI.
Limite massimo del credito d’imposta
Il periodo non comprende l’intero anno solare in quanto l’autorizzazione all’agevolazione da parte della Commissione europea decorre dal 1° febbraio 2022. Inoltre, l’autorizzazione fissa il limite massimo del credito d’imposta concedibile nel 50% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 4 milioni di euro ad impresa.
Per costo ammissibile, la Commissione Ue intende la differenza tra il prezzo medio di acquisto del GNL da parte dell’impresa nel 2022 e quello dell’anno 2021 moltiplicato per 1,5.
Il credito d’imposta può essere usato solo in compensazione attraverso modello F24. La domanda dovrà essere presentata su piattaforma informatica dell’Agenzia delle Entrate, inserendo: identificazione dell’impresa, fatture di acquisto, somme spese e i veicoli.