I trasporti a temperatura controllata
I trasporti a temperatura controllata sono, per definizione, un tipo di trasporto nel quale la temperatura di conservazione della merce viene mantenuta costante, cioè compresa entro variazioni termiche molto ridotte, dal momento in cui la merce viene caricata al momento in cui viene scaricata.
I trasporti a temperatura controllata includono sia le merci che devono essere mantenute ad una temperatura più bassa di quella ambientale, sia quelle che devono essere, viceversa, riscaldate. Alcuni tipi di prodotti hanno infatti bisogno di alte temperature per evitare che solidifichino. Le merci in questione possono essere cibi, medicine, prodotti chimici o di altro genere; tutti necessitano, nello spostamento da un luogo all’altro, di particolari condizioni di trasporto, per quanto riguarda la temperatura.
La normativa che regola il trasporto a temperatura controllata è, a livello internazionale, l’accordo ATP, poi declinato nelle varie nazioni secondo le forme legislative proprie del Paese. A.T.P. sta per “Accord relatif aux transports internationaux des denrees perissables et aux engins speciaux a utiliser pour ces transports”, ovvero “Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti”.
Stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, l’accordo è stato ratificato dai vari Stati in fasi successive. In Italia la normativa internazionale è stata recepita con legge 2 maggio 1977, n. 264, resa esecutiva con il regolamento di applicazione DPR 29 maggio 1979, n. 404.
L’accordo consta di un testo vero e proprio e di tre allegati tecnici, che riguardano: definizione e norme dei mezzi che utilizzano la modalità stradale o ferroviaria per il trasporto delle merci deteriorabili; condizioni di temperatura per le derrate surgelate e congelate; condizioni di temperatura per le derrate né surgelate né congelate (fresche).
Quanto stabilito dall’accordo ATP si applica ad ogni trasporto di merci che richiedono temperatura controllata, a condizione che la movimentazione si svolga tra due località appartenenti a Stati che aderiscono all’accordo ATP, oppure che la località di scarico sia in uno dei Paesi aderenti all’accordo. Questo vale anche per tratte marittime non superiori ai 150 km, purché non vi sia trasbordo merci. Ai prodotti non destinati all’alimentazione umana possono non essere applicate le norme dell’accordo.
I veicoli impiegati nei trasporti a temperatura controllata regolati dall’accordo vengono classificati in base alla temperatura che devono garantire al prodotto trasportato. Possono essere infatti isotermici, refrigerati, frigoriferi o caloriferi.
Per quanto riguarda il trasporto dei farmaci, infine, esistono norme specifiche volte a tutelare l’integrità e la corretta conservazione della merce, ad impedire trasporti promiscui con altri prodotti che possano danneggiare i farmaci, e ad assicurare che i mezzi impiegati per il trasporto siano idonei. In particolare, le linee guida comunitarie dispongono che i medicinali siano trasportati in modo che siano al sicuro, cioè non sottoposti a calore diretto, freddo, luce, umidità o altre condizioni sfavorevoli, né all’attacco di microrganismi o di insetti. Spetta al responsabile dell’industria farmaceutica oppure al grossista di tali prodotti la scelta di mezzi che assicurino il rispetto della normativa in materia.