Idoneità finanziaria: dal Mit alcuni chiarimenti per l’accesso alla professione
Arrivano chiarimenti da parte del ministero dei Trasporti sulla dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, alla luce di modifiche al Testo Unico Bancario. Per soddisfare tale requisito l’impresa deve dimostrare di disporre ogni anno, sulla base dei conti annuali e previa certificazione da parte di un revisore o di un altro soggetto debitamente riconosciuto, di un capitale proprio (capitale più riserve), pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo, e 5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo (esclusi rimorchi, semirimorchi e veicoli sino a 1,5 ton.).
Il requisito può essere dimostrato, in deroga a quanto sopra, anche mediante un’attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in corso di validità. Il ministero richiama le casistiche per le quali la documentazione non è idonea per la dimostrazione del requisito in parola.
Alla luce delle nuove disposizioni emanate in materia e dalle relative norme di attuazione, sono da ritenersi, quindi valide, per la dimostrazione della sussistenza del requisito di idoneità finanziaria da parte delle imprese di trasporto su strada, solo le attestazioni relative a garanzie emesse dalle banche e dalle compagnie di assicurazione, nonché dagli intermediari finanziari, inclusi i confidi, purché iscritti nell’Albo di cui al modificato art. 106 del TUB (cioè dalle cosiddette “nuove finanziarie 106”) e secondo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione.