Il trasporto dei rifiuti
La prima preoccupazione del legislatore in tema di trasporto dei rifiuti è di definire che cosa sia un rifiuto. Questo infatti non è sempre chiaro. La direttiva comunitaria 75/442, 15 luglio del 1975, modificata dalla direttiva 91/156 del 18 marzo 1991, classifica come rifiuto “qualsiasi sostanza o oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Le tipologie in cui vengono inseriti i vari rifiuti sono sostanzialmente tre: rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi. Si tratta di una semplificazione necessaria, perché ovviamente ci sono dei problemi nel classificare un materiale così estremamente eterogeneo, che può provenire da mille fonti diverse: case, imprese, ospedali, cantieri, eccetera.
1) I rifiuti solidi urbani sono tutti quelli che vengono prodotti da un centro abitato, sia quelli provenienti dalle singole abitazioni (a loro volta suddivisi nelle varie categorie che provengono dalla raccolta differenziata) che quelli che vengono dalle operazioni di nettezza urbana.
2) I rifiuti speciali (o assimilati) sono quei rifiuti che richiedono un trattamento particolare, e che in genere quindi provengono da fonti diverse dalle private abitazioni. Possono essere, ad esempio, i rifiuti provenienti da lavorazione industriale, dalle attività commerciale, quelli prodotti dal recupero e dallo smaltimento dei rifiuti stessi, o anche i rifiuti derivanti da attività sanitarie, o veicoli a motore, macchinari, strumenti da lavoro di particolare ingombranza, ecc.
3) I rifiuti pericolosi sono i rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno una grossa quantità di sostanze inquinanti, e che quindi richiedono un trattamento che ne elimini la pericolosità per l’ambiente o per le persone. Il decreto Ronchi del 1997 unisce nella categoria dei rifiuti pericolosi sia quelli che fino ad allora erano classificati come rifiuti tossici che quelli che erano classificati come rifiuti nocivi. L’elenco europeo dei rifiuti, come viene definito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE, e successive modifiche, prevede che i rifiuti pericolosi siano contrassegnati con un asterisco. Lo stesso regolamento prevede anche la distinzione tra rifiuti “pericolosi” e “non pericolosi”, a seconda della concentrazione di sostanze pericolose.
Quello di cui si occupa la legge, a questo punto, è definire i criteri minimi per la gestione dei rifiuti, ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il controllo di queste operazioni e il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la loro dismissione. La direttiva CEE fissa le condizioni per la tutela dell’ambiente dalla movimentazione e dalla raccolta dei rifiuti e perché i controlli siano rigorosi ed efficaci.
A questo proposito, è prevista dal regolamento europeo una serie di autorizzazioni e di eventuali dispense. E’ obbligatoria l’autorizzazione per le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti; ma coloro che provvedano all’autosmaltimento e al recupero dei rifiuti – purché lo facciano in conformità con apposite norme tecniche generali che vengono emanate dagli Stati membri – possono essere dispensati dall’autorizzazione. Le imprese di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti, infine, devono essere iscritte presso l’autorità competente per potere svolgere liberamente la propria attività. Nel caso italiano, l’autorità in materia è l’Albo gestori rifiuti, istituito con il D.L. 31 agosto 1987.
Il regolamento comunitario invita gli Stati membri ad adottare misure che promuovano la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; e ad incentivare il recupero dei rifiuti attraverso il riciclo, il reimpiego e il riutilizzo o l’uso degli stessi per produrre energia e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di scurezza.
Con la direttiva 9 aprile 2002, il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio ha definito le regole per il trasporto dei rifiuti pericolosi, affinché ogni rifiuto in ogni fase di gestione (incluso il trasporto) venga correttamente identificato con i codici del nuovo elenco dei rifiuti.