Il trasporto delle merci pericolose
Le merci pericolose sono così definite perché, per la propria condizione, possono rappresentare un rischio, e, quindi, necessitano che il trasporto venga effettuato secondo precise regole. Per l’esattezza, rientrano nella definizione tutte le materie o le sostanze che, per la loro natura chimico-fisica, rappresentano un pericolo per le persone, gli animali, le cose o per l’ambiente.
Il punto di riferimento normativo per quanto riguarda il trasporto delle merci pericolose sono le Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose, dette anche “Orange book” (Libro arancio), dal colore della copertina, che nascono nel 1957 con l’intento di coniugare libertà di circolazione e sicurezza dei trasporti. Aggiornate ogni due anni, le raccomandazioni sono una sorta di bussola di orientamento per tutti gli accordi e i regolamenti internazionali in materia, ai quali è demandato il compito di chiarire i particolari normativi.
In particolare, per il trasporto su strada il documento vincolante è l’Accordo europeo ADR, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia il 12 agosto 1962, legge n. 1839. I suoi 17 articoli erano originariamente rivolti soltanto ai trasporti internazionali; dal 1994, però, la Comunità Europea, con una direttiva, ha abolito la “doppia legislazione”, facendo sì che le disposizioni dell’ADR si applicassero anche ai trasporti interni degli Stati membri.
Il trasporto merci su ferrovia, invece, è regolamentato dall’accordo europeo RID, che fa parte a sua volta del COTIF (Convenzione internazionale per il trasporto delle merci). Nato nel lontano 1890, il RID viene periodicamente aggiornato da un comitato di esperti, e si struttura in modo parallelo all’ADR per quanto riguarda i contenuti. Così come avviene per l’ADR, anche il RID dal 1994 si applica ai trasporti nazionali delle merci pericolose su ferrovia.
Il trasporto marittimo di merci pericolose è disciplinato dall’IMO (International Maritime Organization). Le direttive IMO sono applicate e attualizzate in Italia dal Ministero dei Trasporti, che emana decreti ministeriali con cui recepisce il regolamento internazionale.
Per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose per via aerea, la materia è regolata dall’Annesso 18 alla Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale, gestita dall’ICAO (International Civil Aviation Organization), che viene aggiornato periodicamente (ogni due anni) da una squadra di esperti in materia di merci pericolose. Anche in questo caso, la normativa internazionale è recepita in Italia tramite decreto del Ministro dei Trasporti.
Infine, la regolamentazione del trasporto merci sulle vie navigabili interne (fiumi e laghi). La disciplina è regolamentata dall’accordo europeo relativo al trasporto di merci pericolose sulle vie navigabili interne (ADN). Siglato a Ginevra nel maggio 2000, anche l’ADN ricalca fedelmente la struttura e i contenuti dell’ADR e del RID.
Tutti i regolamenti e gli accordi europei e internazionali, oltre ai regolamenti interni delle singole nazioni, sono stati armonizzati con il Libro Arancio ONU nel 2001, in modo da seguire uno schema comune, anche dal punto di vista editoriale.