Lavoro, conguagli di fine anno: chiarimenti dall’Inps sul flusso UniEmens
L’Inps ha fornito chiarimenti circa le operazioni di conguaglio di fine anno, cui sono tenuti i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.
Tutti i titolari di aziende private devono trasmettere all’Inps i dati retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti, attraverso un flusso informativo chiamato Uniemens.
I datori di lavoro potranno effettuare tali operazioni, sia con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2019, in scadenza il 16 gennaio 2020, sia con quella di competenza del mese di gennaio 2020, con scadenza il 16 febbraio 2020.
Le operazioni di conguaglio che interessano il versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria e le misure compensative correlate, potranno essere effettuate anche con la denuncia di febbraio 2020, con scadenza il 16 marzo 2020, senza aggravio di oneri accessori.
L’Inps conferma che l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione, rimane nel mese di gennaio 2020.
Ecco le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno:
– variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
– massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
– contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
– conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
– fringe benefit esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, c.
3 del T.U.I.R.);
– auto aziendali a uso promiscuo;
– prestiti ai dipendenti;
– conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
– rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
– operazioni societarie;
– recupero del contributo di solidarietà del 10% sui contributi e somme accantonate a
favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.