Lavoro: precisazioni dall’Inps sui regimi di trasferta e trasfertismo ai fini contributivi
L’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e dei trasfertisti ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo, delineando in dettaglio la fattispecie della trasferta “occasionale” e quella della trasferta “strutturale o per contratto” prevista per i trasfertisti.
L’Istituto ha individuato gli elementi identificativi del “trasfertismo” per determinarne l’applicabilità del regime contributivo.
Ecco cosa definisce il cosiddetto trasfertismo:
– mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione;
– svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
– corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.
La normativa vigente in materia prevede che, allorché non trovi applicazione la disposizione sul trasfertismo, va riconosciuto in capo ai lavoratori subordinati il diritto a beneficiare del trattamento di trasferta previsto dal TUIR al comma 5 dell’articolo 51.