Merci pericolose, cambiano le regole
Novità importanti si preparano per il trasporto di merci pericolose. Il Consiglio dei ministri ha infatti discusso un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/68/CE: un provvedimento composto da 15 articoli e tre allegati che riguarda il trasporto su strada su ferrovia e per vie navigabili.
Le novità più significative riguardano alcune modifiche al codice della strada (art. 168), soprattutto un “rinvio elastico” delle prescrizioni in materia di circolazione, etichettaggio, imballaggio, carico, scarico e stivaggio sui veicoli stradali. Le merci pericolose inoltre, il cui trasporto internazionale e’ ammesso da accordi internazionali, possono essere trasportate alle medesime condizioni anche sul territorio interno salvo l’obbligo di munirsi di licenza e del permesso per merci esplosive e gas tossiche.
Arriva inoltre la possibilità (purché non venga compromessa la sicurezza e le operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo) che il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministeri dell’Interno, del Welfare, dell’Ambiente, possa rilasciare autorizzazioni individuali per trasporti di merci pericolose su territorio nazionale che sono proibiti o effettuati in condizioni diverse da quanto previsto negli allegati. Alcune di queste deroghe riguardano, ad esempio, il trasporto di piccole quantità di merce, (purché non si tratti di materia a media o alta radioattività) e trasporti locali di merci pericolose su distanze ridotte.
Sono previste anche sanzioni che vanno da 1.842 a 7.369 euro per coloro che trasportassero merci pericolose senza autorizzazione. Le sanzioni contemplano anche la sospensione della carta di circolazione e della patente di guida per un periodo da due a sei mesi (e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo). Le sanzioni, spiega il documento, “si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo”, affinché sia tutelata “quella sorta di posizione preminente del committente rispetto al vettore che – quale parte economicamente più debole – potrebbe non essere in grado di rifiutare una commessa”.