Merci pericolose, proroga per le cisterne costruite prima del 1997
Arriva un decreto che proroga la vita della cisterne costruite prima del 1997. Con il provvedimento firmato dal ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, il 18 febbraio scorso (“Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35”) e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2010 viene concessa la possibilità di continuare ad utilizzare autoveicoli-cisterna, rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna per il trasporto di merci pericolose costruite prima del 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni della direttiva 2008/68/Ce recepita dal Dlgs 35/2010, ma ad alcune condizioni. In primis, per il trasporto di alcune sostenze tossiche le cisterne possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale per non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996; b) che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ dalle relative disposizioni attuative. Invece, i veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/Ce, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.