Merci pericolose su strada: l’accordo ADR
Il riferimento giuridico internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada è l’A.D.R., acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (e cioè, Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada).
Firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839, l’accordo è costituito da 17 articoli concernenti il rapporto tra indicazioni internazionali e direttive interne, mentre la maggior parte delle disposizioni, nei loro aspetti tecnici, sono indicate negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sull’equipaggiamento di trasporto). L’aggiornamento delle norme è curato da un gruppo di lavoro della Commissione Economia per l’Europa delle Nazioni Unite, il WP15.
Le norme si occupano innanzitutto di classificare le sostanze pericolose, in diverse categorie:
Classe 1 – Materiali e sostanze esplosive
Classe 2 – Gas
Classe 3 – Liquidi infiammabili
Classe 4.1 – Materie solide infiammabili e auto reattive
Classe 4.2 – Sostanze soggette ad auto combustione
Classe 4.3 – Sostanze che, a contatto con l’acqua, sprigionano gas infiammabili
Classe 5.1 – Sostanze ossidanti
Classe 5.2 – Perossidi organici
Classe 6.1 – Sostanze tossiche
Classe 6.2 – Prodotti infettivi
Classe 7 – Materiali radioattivi
Classe 8 – Materiali corrosivi
Classe 9 – Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l’ambiente.
Inoltre, le norme riguardano: la determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze; le condizioni di imballaggio delle merci; le caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; i requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio; l’ abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose.
I due allegati si occupano, infine, delle esenzioni dal rispetto delle norme dell’Accordo. Esistono due tipi di esenzioni: quelle relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e quelle relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.
Nel primo caso, la normativa prevede che alcune modalità di imballaggio, se integrate dall’etichettatura conforme a questo tipo di imballaggio, permettano di considerare il collo come merce non pericolosa. Un collo di questo tipo può essere trasportato senza osservare tutte le prescrizioni della normativa.
Nel secondo caso si ha un’esenzione parziale, usufruibile cioè solo in determinate condizioni. Ad ogni numero ONU, e quindi ad ogni merce pericolosa, è associata una “categoria di trasporto”, con un numero da 0 a 4. Ad ognuna di queste categorie è associata la quantità massima di merce trasportabile per poter usufruire dell’esenzione:
Categoria di trasporto 0: 0
Categoria di trasporto 1: 20 (o 50 a seconda del numero ONU)
Categoria di trasporto 2: 333
Categoria di trasporto 3: 1000
Categoria di trasporto 4: illimitata.
Nel caso di trasporti di merci pericolose aventi categorie di trasporto differenti, si dovrà moltiplicare per un coefficiente correttivo, variabile a seconda della categoria di trasporto, il quantitativo trasportato delle singole merci, ed infine sommare i vari contributi. Il totale dovrà essere inferiore o uguale a 1000. Le unità di misura saranno, per gli oggetti, la massa lorda in kg; per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg; per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente in litri.
Non superando questi quantitativi di merce caricata nella stessa unità di trasporto è possibile usufruire dell’esenzione da alcune prescrizioni, quali l’obbligo dello speditore di fornire al trasportatore le istruzioni scritte per l’emergenza, l’obbligo per il conducente di essere in possesso di certificato di formazione professionale ADR, o l’obbligo di segnalazione del veicolo. Permangono gli obblighi relativi all’idoneità degli imballaggi (“imballaggi omologati”), alla loro etichettatura e segnalazione e al documento di trasporto.
Con la direttiva 94/55/CEE, del 21 novembre 1994, la Comunità Europea ha reso obbligatoria l’applicazione delle norme contenute nell’accordo ADR anche ai trasporti interni dei singoli Stati; è venuto così meno il doppio regime, quello dei trasporti internazionali e quello dei trasporti nazionali, a cui gli operatori hanno dovuto fare riferimento per diversi anni.