Milano, sistemi di segnalazione angolo cieco: i dettagli delle nuove regole nella FAQ del Comune
I sistemi di monitoraggio informano il conducente, in maniera tempestiva tramite un segnale ottico, acustico o tattile della prossimità di biciclette o pedoni
Dal 1° ottobre 2023, a Milano, potranno circolare in Area B solo i camion N3 e gli autobus M3 che avranno installato gli adesivi sulle fiancate e sul retro del veicolo, al fine di allertare pedoni e ciclisti sulla pericolosità di affiancarsi in aree in cui il conducente non riesce a individuarli (angoli ciechi), nonché sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile per il conducente (qui il nostro ultimo articolo).
E’ importante ricordare che nel caso non si faccia in tempo a installare i sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile entro il termine indicato, sarà possibile circolare in Area B fino al 31 dicembre 2024 esibendo la documentazione comprovante l’avvenuto ordine per l’installazione dei sistemi acustici.
Dal 1° ottobre 2024 l’installazione dei sistemi di segnalazione per il conducente diventerà obbligatoria anche sui veicoli di categoria N2 e M2.
Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di chiarimenti in formato di FAQ relative alla nuova misura.
Riportiamo, di seguito, alcuni chiarimenti utili.
I sistemi di segnalazione da installare after market che tipo di certificazione devono avere?
I sistemi devono essere conformi alla normativa vigente applicabile in Europa, disporre della marcatura CE e delle principali certificazioni relative alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 2011/65/UE), alla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/EU), alle le disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica (Regolamento UN ECE R10), ed in caso di dispositivi dotati di telecamere esterne della Certificazione impermeabilità IP69K.
L’installazione dei sensori after market comporta l’aggiornamento del libretto di circolazione del mezzo?
No, al momento l’installazione dei dispositivi in argomento non è ricompresa tra i casi che comportano l’aggiornamento del libretto di circolazione (es. passaggio di proprietà).
In caso di incidente o contenzioso, la presenza dei dispositivi ha valore esimente ai fini di eventuali responsabilità?
No, l’equipaggiamento di un veicolo, in caso di sinistro, non solleva da qualsivoglia responsabilità il guidatore. Questa possibilità non è ammessa dall’ordinamento giuridico italiano.
Quindi, ad oggi, l’apposizione dell’adesivo c.d. “angolo cieco” e l’installazione del sistema di rilevamento sono condizioni per poter accedere e circolare in deroga nella ZTL Area B del Comune di Milano (e per questo si richiama l’art. 7 co. 9 del Codice della Strada sulle ZTL).
Dove posso verificare la categoria del mio veicolo?
Al campo J della carta di circolazione del veicolo è indicata la categoria del veicolo (es M2, M3, N2, N3). Sono previste deroghe all’obbligo di installazione dei sistemi di rilevamento degli angoli ciechi? No, per poter circolare in Area B, il Comune di Milano ha introdotto l’obbligo per camion (categoria N2 e N3) e autobus (categoria M2 e M3) di installare sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti negli angoli ciechi.
Quali sono i dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi consigliati?
I sistemi di monitoraggio degli angoli ciechi (Blind Spot Information System, BSIS) sono sistemi che informano il conducente, in maniera tempestiva tramite un segnale ottico e/o acustico e/o tattile, della prossimità di biciclette che potrebbero essere messe in pericolo durante una manovra di svolta, in modo che sia possibile arrestare il veicolo prima che questo incroci la traiettoria della bicicletta. I principali tipi di sistemi di rilevamento degli angoli ciechi sono sviluppati secondo tre tecnologie:
- sistemi basati su sensori a ultrasuoni utilizzati per rilevare oggetti o veicoli all’interno della zona cieca;
- sistemi basati su telecamere per fornire feed visivi in tempo reale di qualsiasi oggetto che potrebbe trovarsi nella zona cieca eventualmente dotati di intelligenza artificiale per migliorare la precisione del riconoscimento degli oggetti;
- sistemi basati su sensori radar per rilevare la distanza e la velocità tra oggetti o veicoli in movimento all’interno della zona cieca.
Per poter circolare nella ZTL Area B le apparecchiature devono essere installate almeno in prossimità della parte anteriore del veicolo e sul lato destro dello stesso. Questa indicazione è formulata per essere applicata ai veicoli sviluppati per la circolazione a destra.
Nel caso dei veicoli sviluppati per la circolazione a sinistra, l’indicazione deve essere applicata invertendo il criterio indicato. Si raccomanda l’installazione dei sistemi in oggetto, oltre che in prossimità della parte anteriore del veicolo, su entrambi i lati dello stesso al fine di consentire al conducente di avere dalla cabina una visibilità più chiara e precisa di tutto ciò che lo circonda.
E’ necessario un documento per dimostrare installazione dei sistemi di rilevamento degli angoli ciechi?
Sì, per comunicare al Comune di Milano l’adeguamento dei veicoli è necessario richiedere all’installatore di rilasciare una dichiarazione datata e timbrata con l’indicazione della marca e del modello di sensori di utilizzati, del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati.