Noleggio veicoli industriali senza conducente: novità di rilievo per le imprese
Il Senato ha approvato in prima lettura il Decreto legge proponendo numerose modifiche all’articolo 84 del codice della strada
Il Senato ha approvato in prima lettura il Decreto legge sulle disposizioni di recepimento della direttiva europea sul noleggio senza conducente, con numerose modifiche all’articolo 84 del codice della strada. Nella conversione in legge sono state confermate le prime novità di cui avevamo parlato qui, ma sono state aggiunte anche alcune modifiche di rilievo per le imprese.
Nel noleggio in Ue per i trasporti nazionali viene consentito all’impresa conto terzi (iscritta all’Albo degli autotrasportatori e al REN) di noleggiare veicoli in qualsiasi Stato comunitario e di utilizzarli anche per i trasporti nazionali. Di conseguenza viene a cadere il vincolo del noleggio UE per effettuare esclusivamente trasporti internazionali, prima prescritto dal vecchio comma 2 dell’articolo 84 , ora completamente riscritto.
Con la liberalizzazione del noleggio dei veicoli di massa superiore a 6 ton, cade il precedente vincolo secondo il quale il noleggio di veicoli di massa superiore a 6 ton. era consentito solo tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori. Pertanto, l’impresa di autotrasporto potrà noleggiare anche da società che svolgono l’attività professionale del noleggio dei veicoli senza conducente (anche straniere). Confermato il limite delle 6 ton. per il noleggio delle imprese c/proprio.
Le modifiche proposte dal Senato
Tra le modifiche proposte da parte del Senato, il nuovo comma 4-ter all’articolo 84 CdS con cui viene precisato che l’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente è consentita a condizione che:
- il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
- il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione;
- il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.
Il successivo comma stabilisce inoltre che per consentire la verifica dei requisiti sopra citati, a bordo del mezzo oggetto della locazione debba trovarsi la seguente documentazione, in formato cartaceo o elettronico:
- contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
- qualora il mezzo sia condotto da conducente dipendente dell’impresa di autotrasporto, contratto di lavoro del medesimo o un estratto autenticato (o in alternativa altro documento equivalente, come ad es. la busta paga).
Poste queste regole, viene di conseguenza introdotto uno specifico regime sanzionatorio con multe da 430 a 1.731 euro o la sospensione della carta di circolazione del veicolo locato da 2 ad 8 mesi.