Obbligo polizza assicurazione rischi imprese posticipato al 31 marzo 2025 dal Milleproroghe
Obbligatoria amche per imprese di autotrasporto e logistica l’assicurazione per i catastrofi e calamità
Posticipato al 31 marzo 2025 l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza di assicurazione per rischi relativi a catastrofi e calamità
Il Milleproroghe 2025 conferma il rinvio al 31 marzo 2025 dell’obbligo di stipulare una polizza assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese, incluse quelle di autotrasporto e logistica
Il decreto attuativo del MIMIT con le regole operative è atteso in Gazzetta Ufficiale entro fine febbraio 2025.
Il DDL di conversione del Milleproroghe, approvato con fiducia dalla Camera il 19 febbraio 2025, conferma lo slittamento della scadenza per l’obbligo di polizza assicurazione imprese.
Il testo, atteso a breve in Gazzetta Ufficiale, conferma ufficialmente il nuovo termine per l’bbligo di polizza di assicurazione imprese per eventi catastrofali e calamitosi del 31 marzo 2025, salvo per il settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il decreto attuativo del MIMIT, frutto di un lungo processo di concertazione con le parti interessate, dovrebbe essere pubblicato entro fine mese. Questo decreto stabilirà nel dettaglio le modalità di applicazione dell’obbligo assicurativo.
Chi deve stipulare la polizza assicurazione per i rischi di catastrofi e calamità?
L’obbligo di stipulare la polizza di assicurazione è stato introdotto dall’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e si applica a:
- Tutte le imprese con sede legale in Italia;
- Imprese con sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia e obbligate all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Sono escluse dall’obbligo:
- Imprese agricole (art. 2135 c.c.), già coperte dal Fondo mutualistico nazionale per danni catastrofali meteoclimatici;
- Imprese con beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza autorizzazioni.
La polizza di assicurazione dovrà coprire i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Eventi da assicurare
Per eventi da assicurare si intendono:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
Sanzioni per mancata assicurazione rischi imprese
Lo Stato terrà conto dell’inadempimento all’obbligo assicurativo al momento dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a carico delle risorse pubbliche, incluse quelle destinate agli eventi calamitosi e catastrofali.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo di contrarre l’assicurazione, anche in fase di rinnovo, l’IVASS irrogherà una sanzione amministrativa che varia da 100.000 a 500.000 euro.
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